IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, concernente "Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari"; Atteso che, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, si rende necessario stabilire, con apposito regolamento di esecuzione, la disciplina dei criteri per il riconoscimento della funzione di servizio di promozione europea attribuibile ad enti ed associazioni operanti per il progresso dell'integrazione europea; Visto il parere favorevole espresso nella seduta dell'8 ottobre 1991 dal Comitato regionale per l'Europa sul testo proposto; Sentito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che si e' espresso favorevolmente nella seduta del 31 gennaio 1992; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 13 febbraio 1992; Decreta: E' approvato il "Regolamento di disciplina dei criteri per il riconoscimento della funzione di servizio di promozione europea di cui all'art. 10 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6", nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 febbraio 1992 TURELLO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 16 aprile 1992 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 11, foglio 305 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE DI SERVIZIO DI PROMOZIONE EUROPEA DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1989, N. 6. Art. 1. La funzione di servizio di promozione europea puo' essere riconosciuta a favore di enti ed associazioni aventi sede in regione che operino, in via prevalente e continuativa e per finalita' di statuto, da almeno tre anni e senza fini di lucro, per il progresso dell'integrazione europea.