IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, concernente "Norme
per favorire il processo di integrazione europea e  per  l'attuazione
dei programmi comunitari";
   Atteso  che,  ai  sensi  dell'art. 10 della citata legge, si rende
necessario stabilire, con  apposito  regolamento  di  esecuzione,  la
disciplina  dei  criteri  per  il  riconoscimento  della  funzione di
servizio di promozione europea attribuibile ad enti  ed  associazioni
operanti per il progresso dell'integrazione europea;
   Visto  il  parere  favorevole espresso nella seduta dell'8 ottobre
1991 dal Comitato regionale per l'Europa sul testo proposto;
   Sentito il Comitato dipartimentale per  gli  affari  istituzionali
che si e' espresso favorevolmente nella seduta del 31 gennaio 1992;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della  Giunta regionale n. 568 del 13
febbraio 1992;
 
                              Decreta:
 
   E' approvato il "Regolamento di  disciplina  dei  criteri  per  il
riconoscimento  della  funzione  di servizio di promozione europea di
cui all'art. 10 della legge regionale 31 gennaio  1989,  n.  6",  nel
testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto  verra'
inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione.
    Trieste, 28 febbraio 1992
 
                               TURELLO
 
 Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 16 aprile 1992
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 11, foglio 305
 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
   FUNZIONE  DI  SERVIZIO  DI  PROMOZIONE  EUROPEA DI CUI ALL'ART. 10
   DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1989, N. 6.
 
                               Art. 1.
 
   La  funzione  di  servizio  di  promozione  europea  puo'   essere
riconosciuta  a favore di enti ed associazioni aventi sede in regione
che operino, in via prevalente e  continuativa  e  per  finalita'  di
statuto,  da  almeno tre anni e senza fini di lucro, per il progresso
dell'integrazione europea.